Cessazione dello stato di emergenza Covid-19 dal 1 Aprile 2022

31 Marzo 2022

Lo stato di emergenza termina il 31 marzo 2022.

Con il Decreto-legge 24 marzo 2022 “Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, dal 1 Aprile 2022 si procede alla graduale eliminazione delle restrizioni attualmente in vigore.

DISPOSIZIONI PER IL SUPERAMENTO DELLO STATO DI EMERGENZA

OBBLIGO VACCINALE

  • fino al 15 giugno 2022, termine già introdotto dalla normativa precedente, permane l’obbligo vaccinale per gli over 50;
  • fino al 15 giugno 2022 permane l’obbligo vaccinale per il personale scolastico, della difesa, sicurezza, soccorso pubblico, polizia locale, amministrazione penitenziaria, personale delle università, degli istituti tecnici superiori, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché al personale dei Corpi forestali. In particolare per personale docente ed educativo della scuola la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni; l’atto di accertamento dell’inadempimento da parte del Dirigente scolastico imporrà allo stesso di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica;
  • fino al 31 dicembre 2022 permane l’obbligo vaccinale, che continua a costituire requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati al vaccino, per il personale del comparto sanitario, ossia personale medico e sanitario in generale (esercenti le professioni sanitarie, operatori di interesse sanitario, strutture residenziali, socio-assistenziali e socio sanitarie, personale delle strutture articolo 8-ter D.Lgs. n. 502/92).

GREEN PASS

  • fino al 30 aprile 2022 nei luoghi di lavoro è prorogato l’obbligo, a chiunque acceda di possedere ed esibire, su richiesta, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (cosiddetto green pass base) anche per gli over 50;
  • fino al 30 aprile 2022 è necessario il green pass base per accedere ai trasporti effettuati da aeromobili, navi e traghetti interregionali ad eccezione dei collegamenti nello stretto di Messina e di quelli per le Isole Tremiti, treni e autobus interregionali, autobus a noleggio con conducente, a lunga percorrenza;
  • fino al 30 aprile 2022 è necessario il green pass base per accedere a:
    • mense e catering continuativo,
    • servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno degli alberghi o di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
    •  concorsi pubblici,
    •  corsi di formazione pubblici e privati,
    • colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati degli istituti penitenziari per adulti o minori,
    • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e competizioni sportive all’aperto;
  • fino al 30 aprile 2022 permane l’obbligo di green pass base per chiunque acceda in ambito scolastico, educativo e formativo;
  • fino al 30 aprile 2022 permane il green pass rafforzato per accedere a:
    • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità,
    • convegni e congressi,
    • centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione,
    • feste, cerimonie civili e religiose al chiuso,
    • sale da gioco sale scommesse, bingo e casinò,
    • sale da ballo, discoteche e locali assimilati,
    • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive al chiuso;
  • fino al 31 dicembre 2022 permane il green pass rafforzato per l’accesso di familiari e visitatori in Rsa, hospice, strutture riabilitative e residenziali per anziani e in quelle socio assistenziali, e per accesso di visitatori ai reparti di degenza degli ospedali;
  • fino al 31.12.2022 permane l’obbligo di green pass rafforzato per le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali che ospitano persone fragili, socio-assistenziali e socio-sanitarie;

Non è più obbligatorio il green pass, in uffici pubblici, banche, poste, musei e per l’accesso ai servizi alla persona, quali estetiste e parrucchieri, lavanderie e attività commerciali di qualsiasi genere.

MASCHERINE

  • fino al 30 aprile 2022 permane l’obbligo di FFP2 per assistere a spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive;
  • fino al 30 aprile 2022 nei luoghi di lavoro permane l’obbligo di mascherine chirurgiche o di livello superiore per i lavoratori; tale disposizione si applica anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
  • fino al 30 aprile 2022 permane l’obbligo di FFP2 sui seguenti mezzi di trasporto: aeromobili, navi e traghetti per trasposto interregionale, treni interregionali, intercity e alta velocità, autobus di linea interregionali, autobus a noleggio con conducenti, mezzi di trasporto scolastico, mezzi di trasporto pubblico locale o regionale, funivie, cabinovie e seggiovie (con cupola paravento);
  • fino al 30 aprile 2022 obbligo di DPI delle vie respiratorie (anche chirurgiche) in tutti i locali al chiuso diversi da quelli sopra citati, con la sola esclusione delle abitazioni private; l’obbligo di cui al presente punto non sussiste quando per le caratteristiche dei luoghi sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi;
  • fino al 30 aprile 2022 obbligo di DPI delle vie respiratorie (anche chirurgiche) anche nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati al chiuso ad eccezione del momento del ballo.

SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE

Proroga al 30 giugno 2022 della sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio.

SMART WORKING

Con riferimento al lavoro agile è confermato lo slittamento dello smart working al 30 giugno 2022.

In altri termini, i datori di lavoro privati potranno continuare ad applicare la modalità di lavoro agile ai propri dipendenti anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla legge n. 81/2017.

ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA

  • Dal 1 aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora solo alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento in quanto risultate positive al Covid 19, sino all’accertamento della guarigione.
  • Dal 1 aprile 2022 tutti i contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid 19 sono sottoposti al regime dell’auto-sorveglianza consistente nell’obbligo di indossare una mascherina FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

SCUOLA

Dal 1 aprile 2022 e fino alla fine dell’anno scolastico 2021/2022, si applicano le seguenti misure:

  • Le attività proseguono in presenza per i contatti stretti, ma se si verificano almeno quattro casi di positività tra gli alunni, è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo per:
    • educatori e bambini con più di 6 anni, nella scuola dell’infanzia
    • docenti e studenti con più di 6 anni negli altri gradi
  • I contatti stretti, in caso di comparsa di sintomi e se sintomatici al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, effettuano un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato.
  • Gli alunni/studenti in isolamento a causa positività (con certificato medico), proseguono l’attività scolastica nella modalità digitale integrata; la riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Comunicato stampa sul sito del Governo

Data: 
Giovedì, 31 Marzo, 2022
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