Corte di Appello di Perugia Collegio regionale di garanzia elettorale
Adempimenti previsti dalla legge 10-12-1993 n. 515 (disciplina delle campagne elettorali per le elezioni della camera dei deputati e del senato della repubblica) come richiamato dall’art. 13 l. 6-7-1992 n. 96 per le elezioni amministrative.
Comunicazione Corte di Appello di Perugia
Vademecum Collegio Regionale di garanzia elettorale
Dichiarazione Senza Spese Candidati
Dichiarazione Con Spese Candidati
Diritto di voto nelle elezioni comunali nello Stato membro nel quale il cittadino Ue risiede e nelle elezioni europee
I cittadini di uno Stato dell’Unione europea residenti in Italia che intendono esercitare il diritto di voto in occasione delle elezioni comunali e circoscrizionali, devono presentare al sindaco del Comune italiano di residenza una domanda per l’iscrizione nell’apposita lista elettorale aggiunta, relativa a tali consultazioni - istituita presso il Comune stesso - entro il quinto giorno successivo a quello dell’affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.
L’iscrizione nella lista aggiunta permane fino a espressa richiesta di cancellazione o fino a cancellazione d'ufficio nei casi previsti.
La domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte può essere presentata in ogni tempo e, in occasione del rinnovo del consiglio comunale, non oltre il quinto giorno successivo all’affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali quindi NON OLTRE IL 4 APRILE 2023
Riferimenti Normativi: Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 Decreto legge 24 giugno 1994, n. 408 Legge comunitaria 1999
Nomina presidenti di seggio per le elezioni comunali del 14 e 15 maggio 2023
In vista delle prossime elezioni comunali che si svolgeranno il 14 e 15 maggio 2023, essendo il sito della Corte di Appello temporaneamente off line, si allega il Modulo di manifestazione di disponibilità a svolgere l’incarico di Presidente di seggio elettorale.
Si ricorda che chiunque sia iscritto nell’apposito Albo può essere nominato presidente di seggio, a prescindere dalla disponibilità manifestata per la singola tornata elettorale, e che il predetto incarico è obbligatorio. Qualora il Presidente di seggio nominato dalla Corte di Appello sia impossibilitato, la rinuncia, deve essere immediatamente comunicata all’Ufficio Elettorale della Corte d’Appello.