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TARI 2019 - Scadenze e modalità di pagamento

Il tributo relativo all’anno 2019 deve essere versato in 3 rate annuali di pari importo, scadenti il 31 maggio 2019, il 2 settembre 2019 ed il 2 dicembre 2019. E’ possibile provvedere al versamento dell’importo dovuto in unica soluzione entro il 31 maggio 2019. Gli importi dovuti sono indicati negli avvisi di pagamento recapitati all’indirizzo del contribuente. Nel caso di mancata ricezione dell’avviso di pagamento è possibile contattare l’ufficio tributi per ottenerne una copia.

IMU 2019 - Aliquote

Le aliquote per l’anno 2019 sono state approvate dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 01/03/2018.

IMU 2019 - Dichiarazione IMU 2019

Si ricorda a tutti i contribuenti che hanno usufruito della riduzione della base imponibile per le abitazioni concesse in comodato a parenti di primo grado o locate a canone concordato di presentare la dichiarazione IMU/TASI anno 2018 entro il termine del 01/07/2019

Dichiarazione IMU 2019

IMU 2019 - Unità immobiliari locate a Canone Concordato

A decorrere dall’anno 2016, l’imposta dovuta per le abitazioni locate con contratti a canone concordato, di cui alla L. 431/1998, è ridotta al 75% (art. 1, c. 53, L. 208/2015). Tale riduzione si cumula con l’aliquota agevolata del 7,6 per mille solo nel caso di unità immobiliari abitative concesse in locazione a canone concordato e utilizzate dal locatario come abitazione principale.

IMU 2019 - Valori venali aree fabbricabili 2019

Si riportano di seguito i valori deliberati dalla Giunta comunale relativi alle aree edificabili. Tali valori sono confermati nella stessa misura dell’anno 2018. Si ricorda che tali valori hanno solo valenza indicativa e non costituiscono comunque un limite all’eventuale accertamento di maggior valore da parte del Comune ove venga accertato che il valore venale dell’area edificabile, determinato secondo i criteri contenuti nell’art.

IMU 2019 - Modelli

Poiché le aliquote sono state mutate rispetto a quelle vigenti nell’anno 2018, si rammenta che, ai sensi dell’art. 13, comma 12-ter, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, la prima rata del tributo deve calcolarsi sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti nei dodici mesi dell’anno 2018.

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