A decorrere dall’anno 2016, le unità immobiliari abitative concesse in comodato dal possessore a parenti di primo grado beneficiano della RIDUZIONE del valore imponibile del 50%, purché siano soddisfatte, le seguenti condizioni:
- l’unità immobiliare concessa in comodato non sia classificata nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9;
- il comodatario sia un parente di primo grado del possessore dell’immobile;
- il contratto di comodato sia registrato;
- il possessore dell’unità immobiliare:
- possieda un solo immobile in Italia, oltre all’eventuale abitazione principale ubicata nel territorio del medesimo comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato, purché non appartenente alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 (NB: secondo la risoluzione del Ministero dell’economia e delle finanze n. 1/df/2016 quando la norma richiede che il comodante possieda “un solo immobile in Italia”, intende in realtà riferirsi agli immobili ad uso abitativo. Pertanto, il possesso di un altro immobile che non sia destinato a uso abitativo non impedisce il riconoscimento dell’agevolazione in trattazione);
- risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel territorio dello stesso comune ove è ubicata l’abitazione concessa in comodato;
- il comodatario utilizzi l’immobile come abitazione principale (vale a dire che l’unità immobiliare sia destinata a residenza anagrafica ed a dimora abituale dello stesso).
L’agevolazione compete solo al possessore nei cui confronti si verificano tutte le condizioni sopra indicate.
Occorre precisare che nel caso in cui venga concesso in comodato l’immobile unitamente alla pertinenza, a quest’ultima si applicherà lo stesso trattamento di favore previsto per l'abitazione a cui è asservita, nei limiti comunque fissati dal comma 2 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, in base al quale per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Nel caso di abitazioni concesse in comodato rientranti nell’agevolazione di cui sopra, il possessore è tenuto per espressa previsione di legge a presentare la dichiarazione IMU nei termini di legge (30 giugno dell’anno successivo a quello in cui l’agevolazione ha avuto inizio).