Poiché le aliquote sono state mutate rispetto a quelle vigenti nell’anno 2018, si rammenta che, ai sensi dell’art. 13, comma 12-ter, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, la prima rata del tributo deve calcolarsi sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti nei dodici mesi dell’anno 2018.
Tuttavia, allo scopo di semplificare il conteggio dell’imposta, è facoltà del contribuente applicare già in sede di versamento della prima rata le aliquote deliberate per l’anno 2019.
Eliminazione della TASI dall’anno 2019 A partire dall’anno 2019
Per effetto della previsione della deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 28/03/2019, non è più dovuto nel Comune di Corciano il tributo per i servizi indivisibili (TASI), fatta eccezione solamente per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati.
Pertanto i titolari di diritti reali sugli immobili (proprietari, titolari del diritto di abitazione, di superficie, enfiteusi, di usufrutto o di uso), nonché i conduttori di immobili acquisiti in locazione finanziaria o i concessionari di aree demaniali, non sono più tenuti, a decorrere dal 2019, al pagamento della TASI ma solo dell’IMU (ove previsto dalla legge), per quanto attiene ai tributi patrimoniali immobiliari comunali.
Fanno eccezione solamente i possessori di fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati, i quali sono ancora tenuti al versamento della TASI, confermata nella misura dello 0,25%.
I detentori di fabbricati e di aree edificabili non sono altresì più tenuti al pagamento della quota del tributo per i servizi indivisibile su di essi gravante fino al 2018.